Art. 2.
(Selezione tramite offerta al pubblico per le assunzioni presso società in mano pubblica).

      1. Tutte le assunzioni di personale da parte di società in cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, anche congiuntamente, detengono, direttamente o indirettamente, il controllo, sono effettuate attraverso meccanismi che assicurino la trasparenza delle procedure e l'efficace e appropriata selezione dei candidati. A tale fine le procedure di selezione si attengono ai seguenti criteri:

          a) puntuale individuazione dei fabbisogni di personale e conseguente redazione dei profili di competenza rispondenti alle esigenze delle posizioni da ricoprire;

          b) procedura di sollecitazione pubblica delle candidature che garantisca un grado di conoscibilità commisurato all'ambito territoriale di attività dell'ente;

          c) pubblicazione sul sito internet aziendale, in una sezione dedicata e accessibile dello stato e degli esiti della procedura di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 54, comma 1, lettera f), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come da ultimo sostituito dall'articolo 4 della presente legge.

 

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      2. Tutte le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate nel rispetto del principio delle pari opportunità di accesso tra donne e uomini, nonché tra i cittadini dell'Unione europea.
      3. Al di fuori dai casi previsti dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione societaria, promuovono l'adozione di procedure di assunzione di personale secondo i criteri stabiliti dai commi 1 e 2 del presente articolo.